Aspetti civilistici:
art. 1923 del codice civile, impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita, in quanto (fermi i tempi e le corrette modalità assuntive) le polizze non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Va tuttavia precisato che l’effetto protettivo sussiste purché la polizza svolga effettivamente una funzione previdenziale e non invece una prevalente funzione di investimento.
art. 1920 (3° comma) del codice civile, esenzione dall’imposta di successione in quanto le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario.
Aspetti fiscali:
Differimento pagamento imposte sul capital gain al momento del riscatto o al momento della liquidazione per successione
Compensazione all’interno della polizza di minusvalenze e plusvalenze
Posticipazione del pagamento dei bolli
La polizza assicurativa presenta, oltre all’effetto segregativo, ulteriori vantaggi, che hanno contribuito a decretarne il successo: è un contratto di stipula agevole e rapida (non necessita di forma notarile), flessibile (quanto a nomina dei beneficiari, modalità del riscatto, necessità del contraente), consente una gestione finanziaria evoluta, dinamica ed elastica.
Ti permetterà, divenendo patrimonio separato, di tutelare i beni familiari (immobili, mobili registrati o titoli di credito) dai rischi per esempio professionali o imprenditoriali, quali pretese creditorie o risarcitorie nascenti da situazioni lavorative od altro genere qualora i debiti non siano stati contratti per esigenze familiari o elusive.
Per costituirlo è necessario il matrimonio con valenza civile e l’atto pubblico di costituzione dei coniugi o di un terzo annotato a margine dell’atto di matrimonio. Per tanto non possono beneficiarne le coppie di fatto e cessa nel caso di morte del coniuge, divorzio, annullamento del matrimonio. La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi.
La figura, ex art. 2645 ter c.c. sulla trascrivibilità degli atti, è recente e permette di creare un patrimonio vincolato con determinati beni (immobili o mobili registrati).
Si costituisce con atto pubblico e l’interesse da tutelate deve essere meritevole, come ad esempio quello di un disabile, di una fondazione, per dirimere dispute patrimoniali nelle separazioni, o per tutelare gli interessi dei soggetti in una famiglia di fatto. Comunque l’individuazione dell’interesse meritevole è fondamentale e deve essere fatta in maniera precisa prima della costituzione, in quanto il notaio esegue solo una valutazione sulla liceità, quella sulla meritevolezza dell’interesse, nel caso, è affidata successivamente al giudice.
Per quanto meno vincolante degli altri, in quanto non pone dei limiti in merito ai beneficiari o ai beni conferiti, realizza comunque quella segregazione del patrimonio utile alla sua tutela.
Il Trust è un negozio che, come il vincolo di destinazione, è permesso dall’art 2645 ter c.c. sulla trascrivibilità degli atti di destinazione del patrimonio ma non è regolato da nessuna norma italiana, viene recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 ex L. 364/89 che permette che sia regolato da altre norme straniere di riferimento quali quella dei paesi Anglosassoni o del Commonwealth.
Integrando e potenziando eventuali altri strumenti come il Trust e le Polizze, esso non attua una segregazione del patrimonio ma un’interfaccia con i terzi in base allo scopo che vuoi realizzare.
Si costituisce tramite un negozio giuridico detto fiduciario tra il reale titolare del patrimonio (fiduciante) e la società fiduciaria (monitorata dalla pubblica autorità) che assume l’amministrazione dei beni per conto del fiduciante, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni (L. 1966/39). Tale società è l’unico intermediario abilitato alla compensazione delle plusvalenze e minusvalenze di società non azionarie (srl) e di redditi diversi derivanti da contratti di natura finanziaria (finanziamento e polizze assicurative) con le plusvalenze e minusvalenze generate da altri strumenti finanziari trattati in regime di risparmio amministrativo (art. 6 d.lgs. n 461/1997)
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione è quindi un contratto: da ciò discende che, una volta conclusa, essa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti.
Elemento essenziale della donazione è la forma: infatti, essa deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni; pertanto, l’intervento del notaio è necessario al fine di disporre dei propri beni a titolo di donazione.
La donazione è uno strumento idoneo a soddisfare molteplici interessi. Infatti, è possibile inserire apposite clausole (c.d. “condizioni” o “oneri”) per soddisfare alcune specifiche esigenze: usufrutto, onere di mantenimento, riserva di disporre ecc.